Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a soggetti pubblici e privati, imprese, enti di ricerca, università e altri organismi che intendono realizzare e gestire impianti destinati alla ricerca e alla sperimentazione nel campo delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, nel territorio della Provincia del Medio Campidano.
L'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti specifici previsti dall'art. 211 del D.Lgs. 152/2006.
Descrizione
L'art. 211 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione destinati alla gestione dei rifiuti.
Si tratta di un procedimento autorizzativo specifico, finalizzato a consentire lo svolgimento di attività sperimentali e di ricerca nel settore della gestione dei rifiuti, attraverso impianti che operano in condizioni e con modalità differenti rispetto agli impianti destinati alla gestione ordinaria.
Per poter accedere a tale regime autorizzativo devono essere rispettate entrambe le seguenti condizioni:
- le attività di gestione dell'impianto non devono comportare utile economico;
- l'impianto deve avere una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno.
È possibile derogare al limite di capacità giornaliera esclusivamente quando ciò sia giustificato dalla necessità di effettuare prove su impianti caratterizzati da innovazioni; in questo caso, la deroga deve essere limitata alla durata delle prove.
Il procedimento segue le modalità previste dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con termini dimezzati.
L'autorizzazione ha una durata di due anni e può essere prorogata per un periodo non superiore ad altri due anni, previa verifica annuale dei risultati raggiunti.
Come fare
Il soggetto interessato deve presentare alla Provincia del Medio Campidano apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione, corredata dal progetto dell'impianto e dalla documentazione tecnica e amministrativa necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
A seguito della presentazione della domanda:
- L'ufficio competente verifica la completezza dell'istanza e della documentazione allegata.
- La Provincia avvia l'istruttoria e convoca la Conferenza di servizi, coinvolgendo le amministrazioni e gli enti interessati.
- Sono acquisiti i pareri, le autorizzazioni e gli eventuali nulla osta necessari.
- Viene verificata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime autorizzativo speciale previsto dall'art. 211.
- Sulla base degli esiti dell'istruttoria e della Conferenza di servizi, la Provincia adotta il provvedimento conclusivo.
In caso di esito favorevole, viene rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, con l'indicazione delle condizioni operative e delle prescrizioni da rispettare.
Cosa serve
Per presentare la domanda è necessario predisporre la seguente documentazione:
- Istanza di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto avente titolo.
- Documentazione identificativa del soggetto richiedente e dell'eventuale impresa o ente proponente.
- Progetto tecnico dell'impianto, comprensivo degli elaborati descrittivi e grafici.
- Relazione tecnica illustrativa delle finalità di ricerca e sperimentazione.
- Descrizione delle attività sperimentali che si intendono svolgere e degli obiettivi da conseguire.
- Indicazione delle tipologie di rifiuti interessati, con i relativi codici EER, e dei quantitativi previsti.
- Descrizione dei processi di trattamento, delle tecnologie utilizzate e delle modalità operative.
- Indicazione della capacità di trattamento giornaliera dell'impianto.
- Dichiarazione e documentazione attestante che le attività di gestione dell'impianto non comportano utile economico.
- Documentazione relativa alla localizzazione dell'impianto, alla disponibilità dell'area e alla compatibilità urbanistica.
- Documentazione relativa agli aspetti ambientali, sanitari e di sicurezza.
- Eventuale documentazione relativa alle procedure di valutazione ambientale, ove previste.
- Attestazione del pagamento degli eventuali diritti di istruttoria.
Nel caso in cui venga richiesta una capacità superiore a 5 tonnellate al giorno, dovranno essere fornite specifiche motivazioni tecniche che dimostrino la necessità della deroga in relazione alle prove da effettuare su impianti caratterizzati da innovazioni.
La documentazione richiesta potrà variare in funzione delle caratteristiche dell'impianto e delle attività sperimentali proposte.
Cosa si ottiene
In caso di esito positivo del procedimento, il richiedente ottiene l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione per la gestione dei rifiuti.
Il provvedimento autorizzativo individua:
- le tipologie e i quantitativi di rifiuti ammessi;
- le operazioni di smaltimento e/o recupero autorizzate;
- le caratteristiche tecniche e operative dell'impianto;
- le attività di ricerca e sperimentazione consentite;
- le prescrizioni tecniche e ambientali da rispettare;
- le modalità di monitoraggio e di rendicontazione dei risultati sperimentali;
- la durata dell'autorizzazione e le eventuali condizioni per la proroga;
- le garanzie finanziarie eventualmente richieste.
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude entro 75 giorni dalla presentazione della domanda, corrispondenti alla metà del termine di 150 giorni previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Il termine può essere soggetto a sospensioni o interruzioni nei casi previsti dalla normativa vigente.
L'autorizzazione ha una durata di due anni. Può essere concessa una proroga per un periodo massimo di ulteriori due anni, previa verifica annuale dei risultati raggiunti.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2026, 10:28