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Regione Sardegna

Rilascio A.I.A. Autorizzazione integrata ambientale

Servizio attivo

Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D. Lgs. 152/2006

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Gestori di impianti e complessi industriali o /produttivi presenti sul territorio

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Descrizione

L’ AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione e può essere, in relazione alle sue caratteristiche, di competenza statale ( Installazioni individuate nell'allegato XII, Parte II del D. lgs. 152/2006) o di competenza della Regione, delle Province autonome o dell'Ente da essa delegato (Installazioni elencate nell'allegato VIII, parte II del D. Lgs. 152/2006) tra cui si annoverano le seguenti categorie di attività come disposto all'articolo 6, comma 13: Attività energetiche, Produzione e trasformazione dei metalli, Industria dei prodotti minerali, Industria chimica, Gestione dei rifiuti, Altre attività.

La Regione Sardegna, con la Legge n° 4 dell’11 maggio 2006, ha individuato le Province quali Autorità competenti al rilascio delle AIA di competenza regionale, mentre si è riservata compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento.

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Come fare

La domanda dovrà necessariamente contenere l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori (di cui al Decreto Tariffe AIA, decreto interministeriale 24/04/2008), a pena dell’irricevibilità della domanda stessa.
Il gestore deve compilare, come sopra accennato, la domanda utilizzando la modulistica predisposta dall’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente e dovrà indicare eventuali parti della documentazione che, a suo giudizio, non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In questo caso, il richiedente deve fornire alla Provincia anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate e sarà questa copia ad essere resa accessibile al pubblico.

Nel caso di modifica dell’impianto (art. 29-nonies), il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

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Cosa serve

Autorizzazione

La domanda di autorizzazione deve essere presentata in bollo alla Provincia territorialmente competente e contestualmente deve essere trasmessa anche

  • all'ARPAS
  • alla Regione (Assessorato della difesa dell’ambiente)
  • al Comune

Rinnovo

Per il rinnovo dell’autorizzazione (art. 29-octies), occorre presentare alla Provincia un’apposita domanda, accompagnata da una relazione contenente l’aggiornamento di tutte le informazioni di cui all’art. 29-ter, comma 1:

  1. descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
  2. descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
  3. descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
  4. descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
  5. descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché n'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
  6. descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
  7. descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
  8. descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
  9. descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
  10. descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
  11. se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.
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Cosa si ottiene

Autorizzazione AIA              

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Tempi e scadenze

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) viene rilasciata per l'esercizio di nuovi impianti (art. 29-ter del d.lgs. 152/06) ovvero per la modifica, sostanziale o non sostanziale, degli impianti già in possesso dell’AIA e/o per il loro adeguamento (art. 29-nonies del d.lgs. 152/06).

La domanda per il rilascio delle AIA locali, completa della documentazione tecnica, deve essere presentata alla Provincia dove ha sede l'impianto. Le modalità di presentazione e il numero di copie necessarie sono specificate nelle Linee Guida regionali in materia di AIA e nella Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica (determinazione D.A. n. 1763/II del 16.11.2006), le quali sono state pubblicate sul supplemento straordinario n. 24 al BURAS n. 38 del 24 novembre 2006. In adeguamento al d.lgs 46/2014, il nuovo modello di domanda di AIA è stato approvato dal Comitato regionale di coordinamento IPPC in data 19 giugno 2014. Le autorizzazioni integrate ambientali in scadenza andranno rinnovate secondo la tempistica di cui all’art. 29-octies, “Rinnovo e riesame”, del d.lgs 152/2006.
Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio ed il nuovo gestore devono darne comunicazione alla Provincia entro 30 giorni anche nelle forme dell’autocertificazione ai fini della volturazione dell’AIA (art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs 152/06).   

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Contatti Utili

Ing. Alessandra Piras : 0709356418
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 25 agosto 2026, 15:20

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