Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- essere titolari di partita IVA nel settore agricolo;
- essere iscritti nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A;
- essere proprietari o conduttori di terreni in cui si sono verificati i danni;
- essere in regola con l’aggiornamento del fascicolo aziendale SIAN ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”.
Descrizione
La Provincia del Medio Campidano nell'ambito delle competenze attribuite alle Province dalle leggi in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e dell’attività venatoria, con particolare riferimento alla L. 157/92 (artt. 14 e 26), L.R. 23/98 (art.59), L.R. n. 4/2006 (art. 22), nonché alla determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura, n. 1118 del 26.10.2010 della Regione Sardegna e alla Delibera di Giunta Regionale n.44/21 del 25.07.2016, si è dotata di un regolamento che disciplina i criteri per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, non altrimenti risarcibili, alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni agricoli ad esse pertinenti.
Come fare
Per tutte le informazioni e le modalità di fruizione del servizio consultare il Regolamento. La richiesta potrà essere presentata solo attraverso la modulistica.
Cosa serve
I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del regolamento che subiscono danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e alle produzioni zootecniche devono produrre richiesta di indennizzo all'Amministrazione
Provinciale, mediante:
- Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo protocollo@cert.provincia.mediocampidano.it ;
- Raccomandata A/R indirizzata a: Amministrazione Provinciale del Medio Campidano – via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (SU);
- Consegna a mano presso l’ufficio protocollo della sede della Provincia del Medio Campidano (via Paganini, 22- Sanluri);
L’istanza dovrà essere trasmessa:
- entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla rilevazione del danno nel caso di danni alle colture agricole e alle opere;
- entro 15 (quindici) giorni lavorativi nel caso di danni alle produzioni zootecniche. Resta comunque salvo quanto disposto dall’art. 9 in merito alla tempestiva richiesta della certificazione veterinaria.
Farà fede la data di invio o di consegna presso l’ufficio protocollo della Provincia del Medio Campidano.
La domanda di indennizzo dei danni, dovrà essere presentata secondo la modulistica ufficiale, di cui al presente regolamento, che potrà essere scaricata dal sito www.provincia.mediocampidano.it o reperita presso gli Uffici
dell'Amministrazione Provinciale e dovrà contenere la documentazione indicata di seguito:
- Danni alle colture e alle opere
- fotocopia planimetria catastale del terreno con indicate le aree danneggiate;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente.
- Danni alle produzioni zootecniche
- fotocopia planimetria catastale del terreno con indicata l’area dove si è verificato l'evento dannoso;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
La domanda dovrà essere integrata da:
- Verbale di accertamento redatto dalla stazione forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio dal quale risultino informazioni riguardanti la vocazione o la presenza della specie selvatica responsabile del danno nel luogo della predazione, informazioni sugli eventuali divieti di pascolo, sulla presenza di cani randagi e sulla tipologia di allevamento;
- Certificato del veterinario ASSL competente per territorio redatto sul modello regionale “procedura standard di accertamento danni al bestiame da predatori” art. 39 L.R.23/98 di cui all’allegato E al presente regolamento.
Cosa si ottiene
Il competente Ufficio provinciale verifica le richieste di indennizzo danni alle colture ed opere mediante sopralluoghi, da effettuarsi in un tempo congruo all’effettivo rilevamento del danno denunciato. Il sopralluogo verrà concordato con il soggetto richiedente mediante contatto mail o telefonico; I sopralluoghi di accertamento dei danni alle colture e alle opere sono effettuati da tecnici incaricati dall'amministrazione provinciale alla presenza del titolare o suo delegato che dovrà indicare in maniera puntuale le aree danneggiate dalla fauna selvatica. Essi verificano il danno, anche mediante, rilevamenti GPS (Global Positioning System) e/o fotografici.
Tempi e scadenze
Il periodo di riferimento per la liquidazione degli indennizzi è l’esercizio finanziario: appartengono a ciascun esercizio finanziario i danni verificatisi nel corso dello stesso.
Responsabile Procedimento
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2025, 12:37