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Vivere la campagna
Campo con spighe di grano e fiori
Impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali
Gli oli minerari sono definiti dalla normativa vigente <<oli minerali greggi, i residui delle loro derivazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodisel>> (rif. art. 1 comma 8 lett. c della legge 23 agosto 2004 n 239).
La stessa normativa ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di oli minerali; che a sua volta, con la L.R. 9/2006, ha assegnato alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle autorizzazioni in materia di lavorazione e depositi di oli minerali.
La normativa in argomento liberalizzando gran parte delle attività energetiche, ha sottoposto a regime autorizzativo le seguenti fattispecie (rif. art. 1, comma 56 l 239/2004):
Le altre modifiche degli impianti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non comprese nelle attività di cui ai punti 3 e 4, sono liberamente effettuate nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo dandone una comunicazione.
La Provincia del Medio Campidano è pertanto l’Ente competente per il rilascio delle autorizzazioni relative agli stabilimenti di deposito e di lavorazione di oli minerali che ricadono nel proprio territorio.
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