Approva i progetti ed autorizza la realizzazione e l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
rilascia le autorizzazioni per il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli oli esausti e dello smaltimento dei fanghi in agricoltura;
ha competenza sulle attività in materia di spedizioni trasfrontaliere dei rifiuti;