Logo della Provincia del Medio Campidano

Sardegna

Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti

Vivere la campagna

Procedimento

L’iter autorizzativo è quello individuato dal DPR 420 del 94, il quale dispone che il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato ad un’istruttoria tecnico-amministrativa che prevede il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia delle Dogane (UTF), del Comune interessato e della Camera di Commercio se i depositi sono destinati ad uso commerciale e altri enti individuati dall’art. 4 del Decreto citato.
Questo è confermato dalla circolare applicativa approvata con deliberazione regionale n. 22 -1 del 11.04.2008 che all’art. 8 prevede l’esclusione delle autorizzazioni per gli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali di cui al D.P.R. 420/1994 alla procedura SUAP individuata dalla L.R. n 3 del 2008.
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte della Provincia, deve essere presentata la domanda di collaudo dell’impianto prima della messa in esercizio. L'autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato.
La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, che può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno, deve essere accompagnata da:

  • relazione tecnica descrittiva dell'impianto, in 5 esemplari firmati in originale;
  • planimetria dell'impianto, in 5 esemplari firmati in originale;
  • copia della documentazione in formato digitale;
  • due marche da bollo del valore di 14,62 € (una per la domanda e una per l'atto di autorizzazione).

I contenuti della domanda ed i suoi allegati sono quelli previsti dall’art 2 del D.M. 07/02/95.
Il termine per la conclusione del procedimento è di sette mesi dalla data di ricezione dell’istanza o della documentazione integrativa eventualmente richiesta(art. 6 D.P.R. 420/1994).
L’iter per l’installazione di nuovi impianti o per il potenziamento di quelli esistenti terminerà con il rilascio dell’autorizzazione a realizzare l’opera in progetto e all’esercizio provvisorio della stessa fino alla convocazione di una commissione che provvederà al collaudo; solo dopo tale adempimento verrà redatta l’autorizzazione all’esercizio definitivo.
Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato nonché l’adempimento delle eventuali prescrizioni apposte in sede di autorizzazione degli impianti.
In attesa dell’effettuazione del prescritto collaudo, il titolare di autorizzazione può essere autorizzato all’esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate, previa istanza corredata da idonea documentazione volta a comprovare il rispetto degli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza.