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Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Come indicato all'articolo 13, comma 1 lettera a) e all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, si pubblicano le seguenti informazioni:
I dati suindicati si pubblicano entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Data ultimo aggiornamento: May 7, 2014