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Le imprese che intendono svolgere attività di revisione periodica sui veicoli a motore devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 80, comma 8, del Nuovo Codice della Strada. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998, le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza amministrativa sulle officine di revisione, competono alle Province.
L'attività di revisione potrà svolgersi su veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t., nonché su motoveicoli e ciclomotori a tre e quattro ruote.
Per l’ottenimento dell’autorizzazione le imprese devono risultare iscritte nel Registro o nell'Albo di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 558/1999, ed esercitare effettivamente tutte le attività di autoriparazione previste dall'art. 1 della Legge n. 122/1992, ovvero:
L’autorizzazione all’attività di revisione potrà inoltre essere rilasciata a consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione in modo da garantire la copertura di tutte e quattro le predette attività.