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Esonero da notifica CE aiuti produzione agricola (Reg. 1857/06)

Sede Ufficio Agricoltura

Monday, December 3, 2012 - REDAZIONE

L'Ufficio Agricoltura della Provincia del Medio Campidano dirama la seguente nota informativa relativa all'Esonero da notifica CE "Aiuti produzione agricola (Reg. 1857/06)

Soggetti interessati:

Piccole medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli compresi in Allegato I del Trattato

Iter procedurale:

Sono ammessi fino al 31/12/2013 i seguenti aiuti senza obbligo di notifica:

  • aiuti a PMI per la produzione di prodotti agricoli, ottenuti nella propria azienda od acquistati da terzi, qualora soddisfano seguenti condizioni:

    a. entità massima aiuto: 40% costi ammissibili (50% nelle zone svantaggiate). Nel caso di giovani agricoltori che investono entro 5 anni da insediamento tasso di aiuto elevato a 50% e 60%. Se investimenti comportano costi aggiuntivi per tutela ambiente, miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, entità aiuto aumentato fino a 60% (75% nelle zone svantaggiate), purché investimenti volti a superare requisiti minimi fissati in materia da CE. Esclusi comunque investimenti che comportano aumenti della capacità produttiva;

    b.
    investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
    - riduzione costi di produzione 
    - miglioramento e riconversione delle produzioni 
    - miglioramento della qualità 
    - tutela e miglioramento di ambiente naturale, condizioni di igiene e benessere animali;

    c.
    spese ammissibili comprendono: 
    - costruzione, acquisizione, miglioramento dei beni immobili 
    - acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari ed attrezzature, compresi programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore di mercato. Non rientrano nel contratto di leasing come spese ammissibili: tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi 
    - spese generali (v. onorari di architetti, ingegneri, consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze) fino ad un massimo di 12%;

    d.
    finanziate solo aziende non in difficoltà finanziaria o “per soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali”. Se norme CE non prevedono periodo transitorio, investimenti di adeguamento avviati entro 2 anni da data di obbligatorietà delle norme, o se norme prevedono periodo transitorio investimenti attuati prima che norme rese obbligatorie; 

    e.
    rispetto dei divieti o limitazioni riportate nelle singole OCM; 

    f.
    aiuti non limitati a prodotti agricoli specifici, ma riguardanti tutti i settori dell’agricoltura, salvo che Stato membro o Regione non escluda certi prodotti “per motivi di sovra capacità o mancanza di sbocchi di mercato”. Vietati aiuti per:
    - acquisto diritti di produzione, animali, piante annuali
    - impianto di piante annuali
    - drenaggi, impianti ed opere di irrigazione, salvo il caso che tali interventi permettono di ridurre di oltre 25% precedente consumo di acqua
    - investimenti di sostituzione, cioè investimenti destinati a “sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parte di questi, con edifici o macchinari nuovi ed aggiornati senza aumentare capacità di produzione di oltre 25%, o senza modificare sostanzialmente natura della produzione o tecnologia utilizzata”. Non rientrano in questa categoria, demolizione completa di fabbricati aziendali con oltre 30 anni e loro sostituzione con fabbricati moderni, o recupero completo di fabbricati aziendali (costo di recupero superiore a 50% valori del nuovo fabbricato);

    g.
    aiuti per acquisto di terreni diversi da quelli destinati ad edilizia ammessi solo se inferiori a 10% investimento complessivo;

    h.
    limiti di investimento per singola impresa non superiore a 400.000 EUR (500.000 EUR in zona svantaggiata) “su un qualsiasi periodo di 3 esercizi”; 

    i.
    vietati aiuti per fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseario;
     
  • conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali. Ammessi aiuti fino a 100% delle spese sostenute per investimenti “intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico” (In tali costi rientra “compenso ragionevole del lavoro svolto dell’agricoltore stesso o suoi collaboratori” nel limite di 10.000 EUR/anno).

Ammessi aiuti fino a 60% (75% nelle zone svantaggiate) dei costi sostenuti per investimenti intesi a conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi della azienda (v. fabbricati agricoli), purché investimento non comporta aumento della capacità produttiva dell’azienda. Se riscontrato aumento capacità produttiva, entità aiuto ridotta a 40% (50% nelle zone svantaggiate). Se utilizzati “materiali tradizionali” per preservare le caratteristiche architettoniche dell’edificio, ammessi aiuti fino a 100%.

 

  • trasferimento di fabbricati agricoli “se ciò rientra nell’interesse pubblico”: aiuto fino a 100% spese sostenute se “trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, spostamento e ricostruzione delle strutture esistenti”. Se trasferimento comporta vantaggi per agricoltore (Utilizzo strutture più moderne), o aumento capacità produttiva: contributo di agricoltore pari a 60% (50% nelle zone svantaggiate) “dell’aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento” (Nel caso di giovani agricoltori, loro contributo pari a 55% e 45% nelle zone svantaggiate);
  • insediamento giovani agricoltori se rispettati criteri del Reg. CE 1698/05;
  • prepensionamento se rispettati criteri del Reg. CE 1698/05 e cessazione dell’attività agricola a fini commerciali in via permanente e definitiva;
  • avviamento costituzione Organizzazione di produttori - OP (costituita allo scopo di favorire adattamento della produzione alle esigenze del mercato nell’ambito della singola OCM, in particolare tramite concentrazione dell’offerta) o Associazioni di Organizzazioni di produttori - AOP (cioè Associazioni di OP riconosciute che perseguono medesimi obiettivi su scala più ampia). Aiuti concessi, purché:

    1)
    OP o AOP attive “nella produzione di prodotti agricoli e/o responsabili della supervisione dell’uso della denominazione di origine o marchi di qualità”;

    2)
    regolamento interno di OP o AOP prevede obbligo per soci di “commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento ed immissione sul mercato stabilite dall’Associazione”. Tale regolamento può consentire vendita diretta da parte produttore di una quota della propria produzione ed obbligare a rimanere socio per almeno 3 anni (Cessione da socio con preavviso di almeno 12 mesi);

    3)
    definite norme comuni di produzione, relative a qualità dei prodotti, utilizzo di pratiche biologiche o finalizzate alla protezione ambientale, norme di immissione della produzione sul mercato, norme di informazione sulla produzione (in particolare dati su raccolto e disponibilità). Tali norme non tolgono a produttore responsabilità di gestione della propria azienda;

    4)
    accordi stabiliti da OP od AOP conformi alle disposizioni in materia di concorrenza.

Aiuto non superiore a 400.000 EUR per canoni di affitto locali (In caso acquisto locali, ammesse solo spese relative ai canoni di affitto a prezzi di mercato) acquisto di attrezzature di ufficio compreso materiale informatico (Hardware e software), spese amministrative per personale, spese generali, oneri legali ed amministrativi. Nessun aiuto per spese sostenute dopo 5° anno o pagate dopo 7 anni da riconoscimento OP, anche se in deroga Stato membro può concedere aiuti “in relazione a spese ammissibili risultanti da aumenti annui del fatturato del beneficiario pari almeno al 30% e limitate a tale percentuale, laddove ciò sia dovuto ad adesione di nuovi soci e/o al trattamento di nuovi prodotti”. Esclusi aiuti ad OP intese “come imprese o cooperative il cui obiettivo sia di gestione di una o più aziende agricole e che quindi di fatto siano singoli produttori”, o ad OP che svolgono funzioni a livello produttivo, quali “servizi di mutuo sostegno, sostituzione e gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato”, o ad OP ed AOP “i cui obiettivi siano incompatibili con regolamenti comunitari sulle OCM”.

  • perdite di piante, animali o edifici delle aziende dovuti ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali riconosciute da Autorità pubblica. Intensità aiuto inferiore a 80% (90% in zone svantaggiate) della riduzione del reddito aziendale per mancata vendita dei prodotti a causa della calamità. Valore calcolato moltiplicando quantitativi medi ottenuti nei 3 anni precedenti avversità a prezzi medi di vendita - quantitativi prodotti nell’anno di avversità atmosferica moltiplicati per prezzo medio di vendita rilevato in tale anno. Tale valore eventualmente maggiorato di importi corrispondenti a costi specifici sostenuti da agricoltore impossibilitato ad effettuare raccolto a causa avversità atmosferica. Da questo valore occorre detrarre importi eventualmente percepiti da assicurazione e costi non sostenuti a causa avversità atmosferica. Aiuto versato direttamente ad agricoltore o ad Organizzazione produttori di cui agricoltore è socio;
  • compensazione danni ai fabbricati ed alle attrezzature agricole dovute ad avversità atmosferiche inferiore a 80% (90% nelle zone svantaggiate);
  • compensazione dal 1/1/2010 ridotta del 50% se agricoltori hanno stipulato polizza assicurativa a copertura di almeno 50% della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione per i principali rischi climatici di quel territorio;
  • a partire dal 1/1/2011 compensazioni per perdite di reddito dovute alla siccità ammesse solo in quegli Stati membri che hanno applicato Direttiva Ce 2000/60 e garantiscono recupero dei costi dei servizi idrici forniti ad agricoltore attraverso riscossione di adeguato contributo dal settore. Regime di aiuto introdotto entro 3 anni dal verificarsi evento atmosferico ed erogazione aiuto entro 4 anni;
  • prevenzione ed eradicazione di fitopatie ed epizoozie od infestazioni parassitarie per le quali sussistono disposizioni legislative e programmi pubblici a livello comunitario, nazionale, regionale “per controllo od eradicazione delle epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie in questione”. Sono escluse malattie per cui legislazione comunitaria fissa misure specifiche di controllo o stabilisce che i costi sono a totale carico degli agricoltori, “salvo caso che costi di tali misure di aiuto non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai produttori”. Aiuto pari a 100% dei costi per controlli sanitari, test ed altre indagini (v. costi per BSE comprensivi di kit di analisi, prelievo, trasporto, analisi, conservazione e distruzione campione). Nessun aiuto diretto ai produttori. Da importo dei costi e delle perdite occorre detrarre importo eventualmente percepito da assicurazione. Regime di aiuto introdotto entro 3 anni dal verificarsi della spesa o perdita (Erogazione aiuto entro 4 anni);
  • pagamento di premi assicurativi ad imprese agricole se:

    1)
    intensità lorda aiuto inferiore a: 80% costi assicurativi di polizze che coprono “solo le perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali”; 50% costi assicurativi di polizza che oltre alla perdita di cui sopra coprono “altre perdite causate da condizioni atmosferiche e/o perdite dovute ad epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie”;

    2)
      aiuti non debbono ostacolare funzionamento del mercato dei servizi assicurativi (Non limitato ad unica compagnia o gruppo assicurativo);
  • aiuti ai costi legali ed amministrativi della ricomposizione fondiaria “compresi quelli per realizzazione delle indagini”, ammessi fino a 100% spese sostenute;
  • aiuti alla produzione agricola di qualità fino a 100% e 100.000 EUR per 3 anni per: ricerche di mercato; ideazione e progettazione del prodotto (compresa preparazione domanda di riconoscimento delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine o attestazione di specificità); introduzione norme di assicurazione della qualità (norme ISO 9000 o 14000); sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP); sistemi di tracciabilità; sistemi per garantire rispetto di autenticità o sistemi di audit ambientale; costi di formazione del personale; costi per organismi di certificazione riconosciuti per certificazione iniziale di qualità e di sistemi analoghi; costi per misure obbligatorie e di controllo adottate a seguito di normativa comunitaria e nazionale, salvo che normativa comunitaria stabilisce “che tali costi devono gravare sulle imprese”; controllo metodi di produzione biologica. Aiuti concessi solo per servizi di controllo e certificazione forniti da terzi. Esclusi aiuti per spese di investimento o controlli eseguiti dallo stesso produttore.

Se servizi di assistenza erogati da Organizzazioni produttori, questi forniti a tutti i produttori e non solo ai soci. Eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’Organizzazione, limitati “ai costi in proporzione al servizio prestato”.

  • aiuti per assistenza tecnica alle imprese. Ammessi seguenti costi:

    a.
    istruzione generale e formazione degli agricoltori e loro collaboratori (Spesa per organizzazione del programma di formazione, spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti, spese per fornitura servizi di sostituzione durante assenza degli agricoltori o collaboratori);

    b.
    servizi ausiliari per sostituzione agricoltore o suo partner o collaboratore in caso di malattia o ferie;

    c.
    servizi di consulenza forniti da terzi: costi di servizi “che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con normali spese di funzionamento dell’impresa”. Escluse spese per consulenza fiscale ordinaria, consulenza legale, spese di pubblicità;

    d.
    organizzazione e partecipazione a forum per scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere: spese di iscrizione, spese di viaggio, spese per pubblicazioni, affitto degli stand, premi simbolici assegnati nell’ambito di concorsi fino ad un massimo di 250 EUR/premio/vincitore, purché: non menzionate singole società, o marchi od origine, salvo che non si tratti di prodotti DOP, IGP riconosciuti da CE; diffuse conoscenze scientifiche o “sistemi di qualità aperti a prodotti di altri Paesi, prodotti generici, benefici nutrizionali di tali prodotti ed utilizzi per cui proposti”;

    e.
    pubblicazioni (v. cataloghi, siti web) contenenti informazioni su produttori di una data Regione o prodotto, purché informazioni neutre e “tutti i produttori interessati abbiano stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni”.

Aiuto fino a 100% dei costi di servizi forniti, senza versamento diretto ai produttori. Aiuti accessibili a tutti gli agricoltori di una zona (Nessuna discriminante neppure in base ad appartenenza o meno ad Organizzazione produttori od altre Organizzazioni che forniscono servizi. Eventuali contributi dei non soci limitati ai costi dei servizi forniti);

  • aiuto ad imprese che operano nel settore zootecnico:

    a.
    fino a 100% delle spese sostenute per adozione e tenuta dei Libri genealogici;

    b.
    fino a 70% per test di determinazione della qualità genetica o rese del bestiame effettuate per conto terzi (esclusi controlli effettuati da proprietario bestiame o controlli di routine sulla qualità del latte);

    c.
    fino a 40% fino a 31/12/2011 per introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale (Esclusi costi per introdurre od effettuare inseminazione artificiale);

    d.
    fino a 100% per rimozione capi morti e fino a 75% per distruzione carcasse (In alternativa aiuti fino ad importi equivalenti ai costi dei premi assicurativi versati ad agricoltori per rimozione e distruzione capi morti);

    e.
    fino a 100% per rimozione e distruzione carcasse, se aiuti finanziati mediante prelievi obbligatori applicati al settore carni;

    f.
    fino a 100% costi per rimozione e distruzione capi morti, quando esiste obbligo di effettuare test TSE su questi capi;

    g.
    fino a 100% dei costi del test TSE. Nel caso di test obbligatori su BSE su bovini macellati per consumo umano, aiuto non superiore a 40 EUR/test (comprensivo di kit di analisi, prelievo, trasporto, analisi, conservazione e distruzione del campione).

Aiuti non debbono essere direttamente versati ai produttori, ma a quanti forniscono servizi di rimozione e distruzione capi morti e nel caso delle lettere d), e), f), g) subordinati alla presenza di un programma atto a garantire monitoraggio e smaltimento dei capi morti.

  • aiuti a PMI da parte di Stati membri purchè rispettate condizioni previste da Riforma PAC (Reg. CE 1782/03), da OCM ortofrutta (Reg. CE 2200/96), da OCM vino (Reg. 1255/99).
    Regimi di aiuto nazionali o concessione di aiuti individuali esenti da notifica se:

    a.
    rispettano condizioni di cui sopra;

    b.
    contengono un riferimento esplicito alle norme CE;

    c.
    Regione o Stato membro invia, almeno 10 giorni prima della loro entrata in vigore, sintesi delle informazioni relative a tale regime di aiuto (Modello pubblicato su GU.CE 358/06); 

    d.
    Regione o Stato membro conserva “registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati, degli aiuti individuali concessi e degli aiuti individuali esentati e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti”, contenenti tutte le informazioni necessarie per valutare le condizioni di esecuzione previste da normativa CE (in particolare qualifica di PMI). Registri da conservare per almeno 10 anni da data ultima erogazione aiuto; 

    e.
    notizie richieste trasmesse a Commissione CE entro 20 giorni; 

    f.
    Regione o Stato membro presenta relazione annuale (Modello riportato su GU.CE 358/06) entro 30 Giugno su stato applicazione regime di aiuti esentati da notifica, nonché su pagamenti effettuati per specifico regime di aiuto in esenzione con eventuali elementi giustificativi (ad es. dimostrate avverse condizioni atmosferiche, specificando luogo, durata e conseguenze sulla produzione per cui concessa compensazione); 

    g.
    fornita massima pubblicità al regime di aiuto in esenzione di notifica (v. sito internet).

Per usufruire deroga comunitaria, aiuto versato a beneficiario solo dopo entrata in vigore del regime di aiuto non soggetto a notifica in questione, comunque per attività svolta o servizi ricevuti dopo entrata in vigore di questo e notificati con presentazione di specifica domanda di aiuto (Domanda accettata da Regione, indicando importo da erogare).

Massimali di aiuto per singola tipologia riportati sopra si applicano indipendentemente se progetto od attività finanziate interamente con Fondi CE o di Stato membro. Vietato cumulo dei regimi in esenzione da notifica con altri aiuti di Stato o CE (pur se in regime “de minimis”) per stessi investimenti “se tale cumulo dà luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello fissato sopra”.