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Sardegna

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Tipologie di procedimento

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  
Come indicato all'articolo 35  comma 1 e 2  del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle tipologie  di  procedimento  di  propria  competenza.  Per   ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
  a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti i riferimenti normativi utili;
  b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
  c)  il  nome  del  responsabile  del  procedimento,  unitamente  ai recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta   elettronicaistituzionale,   nonche',   ove   diverso,    l'ufficio    competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile  dell'ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
  d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a
corredo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
  e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
  f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa   del procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero il  procedimento   puo'   concludersi   con   il   silenzio   assenso
dell'amministrazione;
  h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la sua conclusione e i modi per attivarli;
  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
  l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
  m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per  attivare  tale  potere, con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta
elettronica istituzionale;
  n) i risultati delle indagini  di  customer  satisfaction  condottesulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso  diversi   canali, facendone rilevare il relativo andamento.
  2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti,  e  deve invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine
congruo.

 

 

Data ultimo aggiornamento: 18 luglio 2014