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Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Come indicato all'articolo 32 comma 1 e comma 2 lettera a) e all'articolo 10 comma 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
In questa sezione sono disponibili i dati relativi a:
Data ultimo aggiornamento: 7 agosto 2014