Procedura
Piani e programmi da sottoporre a verifica
Sono da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) le seguenti tipologie di piano o programma da valutare secondo i criteri contenuti nell’All. I del D.lgs. 152/06 ss mm ii:
- rientranti nella fattispecie di quelli da sottoporre a valutazione ambientale strategica ma che determinano l’uso di piccole aree a livello locale o per i quali devono essere effettuate modifiche minori;
- non rientranti nella fattispecie di quelli da sottoporre a valutazione ambientale strategica ma che, definendo il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, possono avere effetti significativi sull’ambiente;
Piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente a VAS
Devono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani o programmi:
- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e ss mm ii;
- per i quali si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
Piani o programmi esclusi da VAS
Sono esclusi da valutazione ambientale strategica:
- i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
- i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica.