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Sardegna

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Vivere la campagna

Le sanzioni previste

Tipologie di sanzioni 
Le Sanzioni previste dalla Legge riguardano le seguenti tipologie di irregolarità:

  • Mancato rispetto dei periodi di accensione, dell'orario giornaliero e dei limiti della temperatura negli ambienti climatizzati; 
  • Mancato rispetto dei limiti di rendimento; 
  • Installazioni fuori norma; 
  • Omissione delle operazioni di manutenzione e prova fumi con conseguente inefficienza della caldaia.

Di seguito sono riportati i periodi consentiti, gli orari di accensione ammessi e le temperature ammesse per i locali climatizzati nei vari Comuni della Provincia del Medio Campidano:

Comuni:
Arbus, Gesturi, Villanovaforru
Periodo di accensione:
Dal 1° Novembre al 15 Aprile. Tale periodo può essere variato con Ordinanza del Sindaco in particolari condizioni climatiche.
Ore al giorno.
12 ore giornaliere. Tale intervallo può essere variato con Ordinanza del Sindaco in particolari condizioni climatiche.
Temperature ambientali.
Media da non superare: 20 °C + 2 °C di tolleranza, per tutti gli edifici ad esclusione di quelli destinati ad attività industriali e artigianali, per i quali il limite è: 18°C + 2°C di tolleranza

Comuni
Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona , Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino M.le, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovafranca 
Periodo di accensione: 
Dal 15° Novembre al 31° Marzo. Tale periodo può essere variato con Ordinanza del Sindaco in particolari condizioni climatiche. 
Ore al giorno.
10 ore giornaliere Tale intervallo può essere va-riato con Ordinanza del Sindaco in particolari condizioni climatiche.
Temperature ambientali.
Media da non superare: 20 °C + 2 °C di tolleranza, per tutti gli edifici ad esclusione di quelli destinati ad attività industriali e artigianali, per i quali il limite è: 18°C + 2°C di tolleranza.

Sanzioni per gli "Impianti Unifamiliari" (Pn<35 kW)
In caso di mancato rispetto delle norme di manutenzione, di esercizio o di corretta installazione, le sanzioni previste (L.10/91 art 34) vanno da € 516,46 a € 2.582,28.
Le sanzioni vengono comminate all'occupante ad ogni titolo, che, ai sensi della Legge, è il Responsabile dell'impianto.

Sanzioni per i "Impianti Centralizzati" (Pn>35 kW)
In caso di mancato rispetto delle norme di manutenzione, di esercizio o di corretta installazione, le sanzioni previste (L.10/91 art 34) vanno da € 516,46 a € 2.582,28.
Le sanzioni vengono comminate al responsabile dell'impianto.