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Sardegna

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Bilancio preventivo e consuntivo

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo  e  consuntivo.
Come indicato all'articolo 29 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  relativi  al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il   ricorso a rappresentazioni  grafiche,  al   fine   di   assicurare   la   piena accessibilita' e comprensibilita'.
 

Breve Guida alla lettura del Bilancio

La contabilità degli Enti Locali  è detta  finanziaria  ed è intesa essenzialmente come contabilità autorizzativa o autorizzatoria: la gestione dell’Ente si esplica attraverso la preventiva approvazione da parte dell’organo consiliare - entro il 31 dicembre salvo proroghe - di un bilancio contenente gli aspetti finanziari dei fatti di gestione previsti nel periodo cui il bilancio si riferisce.

Sono inserite nel bilancio di previsione le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nel periodo cui il bilancio si riferisce. Il bilancio, da un lato, assume una rilevanza politico-amministrativa in quanto racchiude i programmi e gli indirizzi di gestione che la Giunta, organo esecutivo, deve attuare nell’arco di tempo considerato, dall’altro, è anche vincolante poiché si pone come uno strumento giuridico necessario per l’effettuazione delle spese ed il reperimento delle entrate.

Lo stanziamento di spesa in un determinato intervento o capitolo costituisce lo strumento giuridico necessario per l’erogazione della spesa stessa in quanto gli stanziamenti costituiscono limite agli impegni, mentre lo stanziamento di entrata autorizza il reperimento delle relative entrate.

Riguardo alla struttura, il bilancio preventivo è diviso in due parti:

  • Entrate si suddividono in titoli, categorie, risorse;
  • Spese in titoli, funzioni, servizi, interventi.

Le risorse e gli interventi costituiscono, rispettivamente per l’entrata e per la spesa, le unità elementari del bilancio.

Il piano esecutivo di gestione P.E.G., di competenza dell’organo esecutivo, la Giunta, che lo approva dopo che il Consiglio ha approvato il bilancio di previsione, contempla una ulteriore suddivisione dei servizi in centri di costo e delle risorse dell’entrata e degli interventi della spesa in capitoli nonché una precisa ed articolata individuazione degli obiettivi assegnati alle strutture interne dell’Ente.

Tra i tanti principi che informano il bilancio si evidenzia il principio del pareggio che prevede che l’importo complessivo delle entrate deve essere uguale a quello delle spese.

Dopo l’approvazione del bilancio preventivo segue la gestione dello stesso attraverso le fasi di entrata: accertamento, riscossione e versamento;  e di spesa:  impegno, liquidazione e pagamento.

La gestione finanziaria si conclude con l’approvazione da parte dell’organo consiliare, entro il 30 aprile dell’anno successivo, del conto del bilancio o rendiconto finanziario che evidenzia il risultato finanziario della gestione in termini di avanzo, disavanzo o pareggio.

 

 

Data ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2015

Previsione

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Conto Consuntivo

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