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Vivere la campagna
Le Province svolgono attività di vigilanza amministrativa e tecnica sulle attività delle Autoscuole ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 285/1992 (NCDS) e dell’art. 105 del D.Lgs. n. 112/1998.
Per attività di autoscuola si intende lo svolgimento di attività di educazione stradale, istruzione e formazione dei conducenti. Le autoscuole possono esercitare, altresì, l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto. L'esercizio dell'attività è subordinato all'accertamento dei requisiti di legge in ordine alla capacità finanziaria, all'idoneità morale e professionale del titolare e all’idoneità dei locali. L'autoscuola deve avere uno o più insegnanti di teoria e istruttori di guida.
Ai sensi dell'art. 335, comma 10, del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" (D.P.R. n. 495/1992), le autoscuole si distinguono in:
Il procedimento per l’apertura dell’Autoscuola rientra nell’ambito della normativa in materia di D.I.A. come disciplinato dall’art. 19 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. Infatti, con la legge n. 40/2007, l'attività di autoscuola non è più soggetta ad autorizzazione ma alla sola dichiarazione di inizio attività da presentarsi alla Provincia territorialmente competente, fatto salvo il successivo riscontro dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
Altri recapiti:
Dr.ssa Mariangela Vuolo tel. 070 9356629
Dr.ssa Daniela Piroddi tel. 070 9356632