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Sardegna

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Atti di concessione

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Come indicato all'articolo 26 comma 2 e articolo 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.
Come indicato all'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

  1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o il nome di altro soggetto beneficiario;
  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
  c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
  d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
  e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
  f) il link al progetto selezionato e  al  curriculum  del  soggetto incaricato.
  2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e  secondo  modalita'  di facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne  consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2015