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Vivere la campagna
Nella scuola italiana il diritto allo studio dei ragazzi disabili è tutelato mediante il supporto di misure di accompagnamento alle quali concorrono a livello territoriale , con proprie competenze, oltre allo Stato, anche gli enti locali e il servizio sanitario nazionale.
Il decreto legislativo 112/98 all’art. 139 e la successiva L.R. 9/06 all’art. 73 affidano ai Comuni e alle Province il supporto organizzativo del servizio d’istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. Sulla base del menzionato decreto e in ottemperanza ai dettami della legge 104/92, i Comuni e le Province devono garantire l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione del portatore di handicap all’interno della scuola. La stessa L.104/92, nell’assicurare il diritto allo studio:<<è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.>> prevede a supporto dell’alunno diversamente abile il seguente personale: l’insegnante di sostegno, il collaboratore scolastico, l’assistente alla comunicazione e all’autonomia e il personale paramedico
Pertanto alla luce dei decreti sopracitati per assistenza scolastica di tipo specialistico (assistenza per l’autonomia, la comunicazione e l’integrazione scolastica) si deve intendere quell’insieme di prestazioni, fornite presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate alla piena e reale integrazione dell’alunno disabile nell’ambito scolastico.