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Sardegna

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Segreteria dei Registri delle Professioni Turistiche

Presso l’Ufficio Turismo della Provincia del Medio Campidano è istituita la Segreteria dei Registri delle professioni turistiche in base alla L.R. n. 20/2006 “Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi”.

1. Professioni Turistiche

La normativa in questione tipizza, appunto, tali figure professionali individuando le seguenti:

  • la guida turistica;
  • la guida ambientale - escursionistica;
  • la guida turistica sportiva;
  • il direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo.

1.1. Requisiti abilitativi:

  • guida turistica: laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche ed architettoniche, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato in Sardegna, avente ad oggetto attività connesse al patrimonio storico – archeologico -monumentale della Sardegna; i titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore, possono esser iscritti nel registro delle guide turistiche previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell’Assessore regionale competente per materia;
  • guida ambientale - escursionistica: laurea triennale in discipline afferenti alle materie biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, più titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all’escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all’articolo 7; oppure titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all’escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all’articolo 7, previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell’Assessore regionale competente per materia;
  • guida turistica sportiva: titoli rilasciati da organismi riconosciuti ed individuati nelle direttive e linee guida stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste nell’articolo 7, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l’iscrizione;
  • direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo: laurea triennale in scienze giuridiche, economiche, politiche o turistiche, più sei mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato; o i titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore turistico, possono essere iscritti nel registro dei direttori tecnici previo superamento di un esame che viene bandito ogni due anni con decreto dell’Assessore regionale competente per materia.

Oltre ai requisiti sopraindicati si devono possedere anche i seguenti:

  • maggiore età;
  • cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con le leggi dello Stato);
  • godimento dei diritti civili;
  • idoneità psico-fisica all’esercizio della professione.

1.2 Tirocinio Operativo

Si specifica, inoltre, che secondo l’art. 7 della L. R. 20/2006 per tirocinio operativo si intende: un periodo di formazione intensivo in affiancamento presso associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o presso una figura professionale turistica già abilitata ed iscritta in apposito registro; in particolare:

a) per la professione di guida turistica e di guida ambientale - escursionistica, la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o da guide professioniste abilitate ed iscritte nei registri e deve attestare la pratica dell’attività di guida per il periodo indicato rispettivamente dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 5, nonché almeno dieci prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista;

b) per guida turistica sportiva la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata, per ciascuna delle specialità individuate con deliberazione della Giunta regionale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5, da un istruttore abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la pratica dell’attività di istruzione per ciascuna disciplina per il periodo indicato dalla medesima lettera c) in affiancamento all’istruttore professionista;

c) per il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all’art. 3 la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata dal rappresentante legale di un’agenzia di viaggio e turismo o da un direttore tecnico di agenzia di viaggio abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa e la pratica dell’attività di direzione tecnica per il periodo indicato dal comma 3 dell’art. 3 in affiancamento al rappresentante legale o al direttore dell’agenzia.


2. Operatori del turismo subacqueo

- guida subacquea: si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;

- istruttore subacqueo: si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;

- centri di immersione subacquea: si intende una impresa che opera in prossimità del litorale marino o di uno specchio di acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo, e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico - ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale;

- organizzazione didattica per le attività subacquee: si intende il soggetto abilitati a svolgere attività subacquee a scopi turistici e ricreativi, iscritta all'elenco regionale ai sensi della L. R. n. 9/1999, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base un addestramento teorico pratico comprendente:
1) tecniche e teoria di immersioni speciali;
2) tecniche e teoria di salvamento e pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;
3) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e di gruppi e di supporto ad istruttori;
4) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.

2.1. Requisiti abilitativi per guide e istruttori subacquei:

a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modifiche e integrazioni o che hanno regolare permesso di soggiorno ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di scuola dell'obbligo; per i titoli conseguiti all'estero un titolo equipollente;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica per le attività subacquee a scopi turistici e ricreativi, sia italiana che straniera, iscritta all'elenco regionale ai sensi della presente legge, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base un addestramento teorico pratico comprendente:
     1) tecniche e teoria di immersioni speciali;
     2) tecniche e teoria di salvamento e pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;
     3) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e di gruppi e di supporto ad istruttori;
     4) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.
Per gli istruttori subacquei è inoltre richiesta la conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e a gruppi.

2.2. Requisiti abilitativi per centri di immersione subacquei:

I centri di immersione subacquea, ditte singole e società legalmente costituite nell' ambito dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti:
a) possesso di partita I.V.A.;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
c) disponibilità di una sede appropriata dotata di idonei locali per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;
e) possesso di idonee dotazioni di pronto soccorso;
f) copertura assicurativa mediante polizza R.C. per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

Per le succursali o filiali di centri di immersione subacquea aventi sede principale in altra regione italiana o stato dell'Unione Europea si applicano le disposizioni sopraelencate.

I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione dall'elenco.


3. Domanda di Iscrizione ai Registri Regionali delle Professioni Turistiche

Per iscriversi ai suddetti registri si deve presentare istanza alla Segreteria della Provincia di residenza. La domanda dovrà essere fatta pervenire attraverso apposito modulo, il quale dovrà essere corredato dai seguenti documenti:

  • Copia di un documento d’identità in corso di validità;
  • Copia della certificazione di tirocinio attestante la durata e almeno dieci guide in affiancamento ad una guida già iscritta;
  • Copia del certificato di laurea;
  • Copia della certificazione medica attestante l’idoneità psicofisica all’esercizio della professione.

 

4. Domanda di Iscrizione ai Registri Regionali degli Operatori del Turismo Subacqueo

Per iscriversi ai suddetti registri, nelle sezioni di guida subacquea e di istruttore subacqueo, si deve presentare istanza alla Segreteria della Provincia di residenza. La domanda dovrà essere fatta pervenire attraverso apposito modulo, il quale dovrà essere corredato dai seguenti documenti:

  • Copia di un documento d’identità in corso di validità;
  • Copia della certificazione di tirocinio attestante la durata e almeno dieci guide in affiancamento ad una guida già iscritta;
  • Copia del certificato di laurea;
  • Copia della certificazione medica attestante l’idoneità psicofisica all’esercizio della professione;
  • Copia autenticata di tutti i brevetti attestanti il percorso formativo.

Per i centri di immersione si deve presentare istanza specificando:

a) la denominazione prescelta;
b) le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società nonché le generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;
c) elenco dettagliato delle attività che si intendono esercitare;
d) ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
e) relazione tecnica sulle strutture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività che attesti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 6 della L. R. n. 9/1999;
f) se si tratta di centro di immersioni subacquee principale ovvero di succursale o di filiale;
g) se si intende esercitare l'attività per l'intero anno oppure per periodi stagionali non inferiori a centoventi giorni.

I centri, inoltre, devono allegare alla domanda di iscrizione:

a) un certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dichiarata;
b) copia della polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi derivanti dai servizi erogati;
c) l'attestazione di versamento della quota di iscrizione regionale, nell'ammontare previsto dalla presente legge.

Le organizzazioni didattiche per le attività subacquee che intendono essere iscritte nell'elenco regionale devono indicare:

a) nome, sede e rappresentante legale dell'organizzazione;
b) nominativo del rappresentante in seno all'elenco regionale;
c) eventuali sedi e responsabili regionali;
d) tipo di attività svolta;
e) documentazione attestante l'attività consolidata;
f) dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo;
g) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione (manuali, audiovisivi, e altri eventuali supporti).

Per informazioni contattare l’Ufficio Turismo della Provincia del Medio Campidano ai seguenti recapiti:
Telefono: +39 070 93 53 732 / 3 / 4
Fax: +39 070 93 70 517
Email: turismo@provincia.mediocampidano.it